Art. 14.
(Istituzione delle professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico e di osteopata).

      1. Sono istituite le professioni sanitarie non convenzionali di chiropratico e di osteopata esercitate dai laureati in chiropratica e dai laureati in osteopatia.
      2. La denominazione di chiropratico è equivalente a quella di laureato in chiropratica e la denominazione di osteopata è equivalente a quella di laureato in osteopatia.